Appalti e Dl Semplificazioni: Mit raccomanda deroghe al Codice

Il Ministero delle Infrastrutture con la circolare 18 novembre 2020, n. 45113 è intervenuto sull’applicazione delle modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici dal Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 120/2020). Le deroghe al Codice avrebbero dovuto accelerare i cantieri, ma non hanno sortito l’effetto sperato, anzi hanno finito per generare dubbi e incertezze tra gli operatori del settore. Di qui la necessità di una circolare ministeriale che, oltre a sintetizzare le principali misure approvate, invita le stazioni appaltanti ad applicare le deroghe al codice appalti – per quanto non obbligatorie – nell’intento di ridurre i tempi per l’affidamento delle gare e di velocizzare la realizzazione di grandi e piccole opere.

In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, per gli appalti sottosoglia, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad 150 mila euro per i lavori ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti (5.350.000 euro per i lavori). Per gli affidamenti sopra la soglia comunitaria, invece, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, si prevede il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID- 19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Il decreto-legge 76/2020 – si legge nella circolare – si prefigge anche di rilanciare l’attività edilizia attraverso la rimozione di ostacoli burocratici, semplificando ulteriormente i connessi meccanismi procedimentali, attraverso:

• la semplificazione della disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici attraverso un ampliamento della nozione di ristrutturazione edilizia, con la SCIA al posto del permesso di costruire;
• l’incremento del 20% della cubatura e la possibilità di sostituire la SCIA al permesso di costruire ove si intervenga su immobili da destinare ad attività scolastiche, sanitarie, di ricezione turistica ed edilizia residenziale/sociale;
• l’incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al comune;
• la proroga per legge della validità di titoli edilizi e la semplificazione del meccanismo di proroga, con dichiarazione da presentare al comune a cura dell’interessato.

In conclusione, sostiene il Mit, “il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle rapidamente, può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; perché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità“.

Circolare Mit del 18 novembre