Lo scorso 24 aprile 2020, il Governo e le Parti sociali hanno provveduto, al termine di una trattativa durata quasi 20 ore consecutive – e non priva di momenti vicini alla rottura per i numerosi appesantimenti a carico dei datori di lavoro che richiedevano i sindacati, ad un’integrazione del Protocollo 14 marzo 2020, alla luce dell’avvio dell’imminente “Fase 2” di gestione dell’emergenza Covid-19, che come noto prevede una graduale ripartenza delle attività produttive nel Paese.
Si forniscono di seguito, alcune brevi indicazioni in merito a quanto in
oggetto, non prima di aver ricordato che lo schema di base del Protocollo
integrato rimane sostanzialmente identico a quello del documento approvato il 14 marzo scorso, basato cioè sulla necessità di garantire, sul luogo di lavoro, ai fini dello svolgimento dell’attività produttiva, adeguati livelli di protezione, da ottenersi attraverso: il distanziamento sociale, l’uso di DPI, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, l’igiene personale, l’organizzazione del lavoro flessibile, la gestione degli accessi dall’esterno, la riduzione od eliminazione degli spostamenti, la gestione dei lavoratori con sintomi simil-influenzali e la sorveglianza sanitaria.
E’ stato inoltre espressamente ribadito che il COVID–19 rappresenta un
rischio biologico generico.
La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Integrazioni al Protocollo del 14 marzo 2020
Paragrafo 4: pulizia e sanificazione
Viene stabilito che nelle aree a maggiore endemia nonché nelle realtà aziendali con casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia è necessario provvedere – prima della riapertura – ad una sanificazione degli ambienti di lavoro: il riferimento è alla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, in base alla quale, dopo una fase preventiva consistente nel lavare i locali con acqua e con i co-
muni saponi, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% (candeggina). Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, viene suggerito l’utilizzo di etanolo (alcool etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.
I Protocolli sulla sicurezza non richiamano quindi l’attività di sanificazione come quella prevista dall’art. 1, comma 1 del decreto n.274 del 1997 e la necessità che tale attività venga svolta dalle relative specifiche imprese. Il rapporto ISS n. 5/2020, in materia di sanificazione di ambiente nel quale si sia registrato un caso sospetto di COVID-19, coerentemente a quanto sopra definisce la sanificazione “come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione”, aggiungendo che “la sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute“.
Paragrafo 5: precauzioni igieniche personali
Viene stabilito che i detergenti per la disinfezione delle mani siano resi
disponibili ai lavoratori tramite appositi dispenser, collocati in aree di facile accesso per i lavoratori
Paragrafo 6: dispositivi di protezione individuale
Viene stabilito, fermo restando il requisito minimo dell’utilizzo della mascherina chirurgica nella frequentazione degli spazi comuni, che i lavoratori adottino DPI idonei alle tipologie di rischi valutati a livello aziendale.
Paragrafo 8: organizzazione aziendale
Anche nel riavvio delle attività, il lavoro a distanza deve continuare ad essere favorito rispetto a modalità di tipo “tradizionale”. Inoltre, il distanziamento sociale si deve esplicare anche in una rimodulazione, se possibile, degli spazi di lavoro, eventualmente utilizzando locali inutilizzati o sale riunioni. Quanto sopra vale, in particolare, per ambienti in cui operino più lavoratori contemporaneamente.
Le aggregazioni fra soggetti andrebbero evitate anche nello spostamento casa – lavoro – casa, incentivando preferibilmente soluzioni di trasporto che garantiscano un adeguato distanziamento fra lavoratori.
Paragrafo 11: gestione di una persona sintomatica in azienda
Viene stabilito che il lavoratore sintomatico in azienda, al momento
dell’isolamento, debba essere immediatamente dotato di una mascherina chirurgica.
Paragrafo 12: sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Viene stabilito che, ai fini della ripresa delle attività, il medico competente
verifichi situazioni di particolare fragilità inerenti ai lavoratori, anche in relazione all’età, attuando la correlata sorveglianza sanitaria, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Il medico competente suggerisce, anche sulla base delle indicazioni delle
Autorità sanitarie, i mezzi diagnostici utili ai fini del contenimento del virus e della salute dei lavoratori. Il reintegro dei lavoratori precedentemente risultati positivi può avvenire solo dietro presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone ed avvenuta visita medica per la verifica dell’idoneità alla ripresa del lavoro, ai sensi di
quanto stabilito dal decreto n. 81/2008 e smi.
Paragrafo 13: aggiornamento del Protocollo [Comitati di applicazione/verifica]
Viene stabilito che per particolari tipologie d’impresa/settori di attività, come appunto quello relativo all’Artigianato, i comitati interni per l’applicazione e verifica del Protocollo (costituiti da rappresentanze sindacali, rappresentante per i lavoratori per la sicurezza, oltre che dal datore di lavoro), possano essere sostituiti da istituendi comitati
territoriali, composti dagli Organismi paritetici, col coinvolgimento di RLS territoriali e rappresentanti delle Parti sociali.
Viene infine stabilito che, ad iniziativa delle Parti sociali firmatarie del Protocollo, possono essere costituiti, territorialmente o settorialmente, anche con le Autorità sanitarie locali ed altri soggetti istituzionali, comitati per le finalità di cui al Protocollo.