In queste ore stiamo attendendo tutti la pubblicazione dei decreti che il Governo dovrà emanare per conoscere i provvedimenti diretti a contrastare gli effetti economici che saranno prodotti dalla crisi in atto determinata dalle restrizioni necessarie a fare fronte all’emergenza da Coronavirus.
Le imprese e i loro lavoratori sono ansiosi di conoscere quali saranno le norme sulle quali poter contare per affrontare, oltre alle scadenze fiscali e creditizie, l’impatto della crisi sull’occupazione. Tuttavia, per l’artigianato esiste da tempo un fondo, il FSBA, disciplinato per legge, gestito dall’Ente Bilaterale Artigiano e alimentato con dei versamenti mensilmente effettuato da tutte le imprese artigiane, che ha proprio lo scopo di intervenire nelle crisi aziendali per evitare che queste inducano i datori di lavoro ad effettuare i licenziamenti anche quando, con un aiuto temporaneo di diminuzione o azzeramento della prestazione lavorativa (con proporzionale diminuzione dei costi a carico dell’impresa) e di integrazione del salario perso al lavoratore, si può superare il momento negativo e tornare alla situazione pre-crisi
Qui sotto diamo le indicazioni operative vigenti per attivare il Fondo da parte delle imprese iscritte che ne abbiano necessità. Precisiamo che in questo momento sono in corso da parte dei gestori nazionali del Fondo delle valutazioni che potrebbero a breve rendere ancora più agevole l’utilizzo di questo strumento da parte di una platea ancora più vasta di imprese.
Indicazioni operative Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA)
Richiesta di prestazione COVID-19 – Coronavirus
In seguito all’Accordo Interconfederale sottoscritto il 26 febbraio 2020, le Parti Sociali Nazionali, considerato il livello di allerta provocato del progressivo contagio del Coronavirus, al fine di supportare le aziende e i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà
Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) (aziende artigiane con CSC 4.xx.xx, escluse quelle edili e quelle che rientrano nel Titolo I del decreto Legislativo n. 148/2015), hanno introdotto, per tutta la durata dell’emergenza, uno specifico intervento sino a venti settimane nel biennio mobile, per
riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa determinate dal Coronavirus, a decorrere dal 26/02/2020 e fino al 31/03/2020 (salvo eventuali proroghe).
Causali di intervento
La prestazione è corrisposta da FSBA nel caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa per cause connesse al Coronavirus. La Delibera d’urgenza di FSBA del 02/03/2020, che ha recepito l’Accordo su indicato, ha introdotto una nuova causale di sostegno al reddito, denominata “COVID-
19 – Coronavirus”.
Requisiti per l’accesso
Per accedere alla prestazione, l’azienda deve essere in regola con la contribuzione dovuta a FSBA, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti, con le eccezioni previste dalla Delibera d’urgenza
per le aziende neo-costituite, per le quali, in deroga alle disposizioni del Regolamento di FSBA, si sospende il limite dei 6 mesi di regolarità contributiva, purchè le stesse siano attive alla data del 26/02/2020.
Si sospendono, sempre in deroga al Regolamento di FSBA, il requisito dei 90 giorni di anzianità dei lavoratori alla data di richiesta della prestazione, nonchè il preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità (R.o.l., ex festività, banca ore, ecc.), ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente.
Misura della provvidenza L’assegno ordinario è corrisposto in misura pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati nell’accordo sindacale, nei limiti stabiliti dall’art. 30 del d.lgs148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, per un importo massimo
mensile, per l’anno 2020, di € 1.199,72 lordi (da rapportare su base oraria, considerando il divisore 173).
Durata
L’accordo Interconfederale citato in premessa prevede una durata massima della prestazione di 20 settimane nel biennio mobile (100 giornate di effettivo utilizzo, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, e 120 giornate di effettivo utilizzo, qualora l’orario di lavoro
settimanale sia distribuito su 6 giorni), per tutta la durata dell’emergenza.
La Delibera d’urgenza di FSBA ha disposto, per questo primo periodo, la sottoscrizione di Accordi sindacali che prevedano un periodo di riduzione sino al 31/03/2020, a partire dal 26/02/2020.
Prevede altresì che gli Accordi sindacali possano essere sottoscritti anche in data successiva all’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa e, in caso di necessità, anche con modalità telematica. Non è richiesta la sottoscrizione degli accordi da parte dei lavoratori
interessati dalla riduzione/sospensione, ma è prevista la sottoscrizione da parte del titolare/rappresentante legale dell’azienda, di un rappresentante di un’Associazione di categoria artigiana (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI), se l’azienda è associata, e di una o più associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL). Si precisa che per la sottoscrizione da parte delle
Organizzazioni Sindacali, è necessaria la compilazione preventiva del testo in tutte le sue parti. Nel conteggio delle giornate di riduzione/sospensione fruibili non rientrano: le festività cadenti nel periodo di utilizzo della prestazione; le ferie maturate nel corso dell’anno fino alla data di inizio della riduzione e successivamente, durante lo stesso periodo di riduzione, fruite nel periodo di validità dell’accordo. In entrambi i casi, è l’azienda che dovrà farsi carico del relativo costo.
Qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione. Tali periodi sono conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda.
Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.
Contribuzione correlata
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 148/2015, anche per le prestazioni erogate da FSBA, trattandosi di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo ai fondi di gestione pubblica, è previsto, al fine del conseguimento del diritto alla pensione, l’accredito della cd. “contribuzione correlata”, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010 n. 183, con riferimento ai periodi nei quali vi è l’intervento del Fondo.
Per le procedure da seguire, in ordine alla determinazione e all’accredito della contribuzione correlata, si rinvia alla Circolare INPS n. 53 del 12/04/2019, tenuto conto che per questa prestazione devono applicarsi le regole stabilite per l’Assegno ordinario, sia per la richiesta del ticket e sia per la compilazione degli Uniemens (compreso il codice evento).
Si precisa che, al fine di rafforzare la tutela previdenziale del lavoratore, si è ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, l’onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo a FSBA.
Procedure
Per l’accesso alla prestazione, l’azienda dovrà adempiere a una serie di procedure con l’ausilio del proprio consulente del lavoro o dell’Associazione di categoria che entreranno in contatto con l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Sarda per l’avvio della pratica.
L’EBAS interagisce, per conto di FSBA, con l’impresa nell’eventualità che la situazione contributiva non risulti regolare, chiedendo a quest’ultima eventuale ulteriore documentazione, e procede alla verifica dei requisiti necessari per l’accesso alla prestazione.
Si precisa che nel caso di acquisizione della domanda, nell’area riservata di FSBA, oltre il trentesimo giorno dall’inizio effettivo della riduzione/sospensione, la relativa prestazione decorre dal data di effettiva acquisizione della domanda.
Alla domanda di prestazione verrà attribuito un protocollo, che sarà disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.
L’E.B.A.S., qualora riscontrasse irregolarità nella presentazione telematica della domanda, potrà chiedere all’azienda (o a un suo intermediario), sempre tramite la procedura telematica, la revisione della stessa. L’azienda (o il suo intermediario), una volta ricevuta la notifica tramite PEC,
dall’indirizzo fondofsba@pec.it, dovrà procedere all’integrazione o correzione dei dati e alla successiva conferma, entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della notifica, pena il rigetto della domanda.
Erogazione della prestazione
L’EBAS, previa validazione telematica delle prestazioni erogabili, provvederà alla predisposizione e conferma dell’ordine di pagamento e all’invio dei dati a FSBA, che provvederà al pagamento tramite bonifico bancario. L’azienda riceverà una PEC di conferma contenente il riepilogo dettagliato dei pagamenti effettuati. L’E.B.A.S. provvederà ad informare i dipendenti in riduzione/sospensione dell’avvenuto pagamento tramite mail (a questo fine l’azienda, in sede di compilazione dell’accordo sindacale dovrà accertarsi di aver inserito nell’apposita sezione, l’indirizzo mail di ciascun dipendente).
L’accredito del contributo, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge, verrà effettuato sul conto corrente dell’azienda che dovrà inserirlo in busta paga. Copia della busta paga firmata dai dipendenti in riduzione/sospensione dovrà essere inviata all’E.B.A.S. per accedere alla successiva erogazione e in occasione dell’ultima erogazione.
Nel caso di dipendenti licenziati/dimissionari, l’erogazione verrà effettuata direttamente al lavoratore che riceverà la relativa Certificazione Unica (modello CU) da FSBA.
Nel caso in cui le risorse di FSBA non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.