Decreto sospensione attività dell’11 marzo 2020: prime linee interpretative

Riservandoci, nel caso, di precisare meglio con successive informative, pubblichiamo le prime linee interpretative del decreto emanato l’11 marzo 2020 relativo alle ulteriori misure volte a ridurre il rischio di contaminazione da COVID-19 che hanno un impatto sulle attività produttive.

Art. 1 c. 1
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Sono quindi sospese le attività che praticano commercio al dettaglio, ad eccezione degli esercizi di vendita:
 di generi alimentari
 di prima necessità, intendendosi per tali gli esercizi nei quali vengono distribuiti i beni alimentari e non alimentari indispensabili alla vita quotidiana e non sostituibili con altri prodotti diversi, limitatamente alle categorie merceologiche individuate dall’allegato 1.

Nel caso di azienda artigiana che esercita attività plurime (a.e. autoriparatore che effettua vendita al dettaglio di ricambistica) potrà continuare a svolgersi l’attività prettamente artigiana, pur nel rispetto delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, ma dovrà essere sospesa l’attività di commercio, qualora la vendita non riguardi beni ricompresi tra quelli consentiti in allegato 1 al decreto 11 marzo.
Pur non rientrando nella categoria delle attività sospese, alcune imprese artigiane operanti all’interno dei centri commerciali (a.e. impresa che effettua servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli) secondo il comma 1 potrebbero essere rese fisicamente inaccessibili all’interno degli stessi.

Art. 1 c. 2
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Tenuto conto della ratio del decreto, ridurre i contatti sociali al fine di contenere il contagio da COVID-19, il comma parrebbe volersi riferire in via esclusiva alle attività artigianali che producono e somministrano all’interno degli stessi locali aziendali, intesi come luoghi aperti al pubblico nei quali si vende e si consuma il prodotto (cfr. le disposizioni in materia di attività dei pubblici esercizi contenute nella legge 25/8/1991 n. 287).
Da una interpretazione letterale, quindi, le attività artigianali che prevedono attività plurime, e quindi produzione, vendita al dettaglio e consumo all’interno degli stessi locali aziendali (quali gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, gastronomie, pizzerie) dovranno cessare la somministrazione, ma potranno proseguire nella produzione e vendita (se rientranti nel codice ATECO 47.2, ad esempio 47.24.20 produzione di pasticceria fresca, poiché comprese in allegato 1). Le stesse attività non sono soggette a sospensione in caso di esclusiva produzione.
Sono sospesi i servizi di catering (consistente nella preparazione, il confezionamento e la consegna di cibi e bevande che vengono somministrati in luogo diverso da quello in cui vengono prodotti) da parte di imprese artigiane quando il servizio è reso in maniera discontinua verso una generalità di clienti, in assenza di contratto commerciale di fornitura continuativa del servizio (come sarebbe, invece, ad esempio, per mense aziendali, scolastiche, enti pubblici etc.); l’attività è sempre sospesa se si opera in luoghi che non consentono il rispetto della distanza minima interpersonale.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Le imprese che effettuano esclusivamente la produzione potranno continuare a farla;
potranno, senza limitazioni orarie, consegnare il prodotto al cliente finale mediante servizio a domicilio (il personale addetto al trasporto e consegna dovrà attenersi alle misure igienico sanitarie di cui al DPCM 8 marzo: distanza interpersonale minima di 1 metro, igiene respiratoria etc.).

Art. 1 c. 3
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

Il DPCM è a contenuto negativo: tutte le imprese artigiane non espressamente assoggettate a sospensione potranno continuare a svolgere la loro attività, dall’impresa dell’impiantistica a quella edile, passando per l’impresa dell’autotrasporto (tutte le merci non solo quelle di prima necessità, possono essere trasportate sul territorio nazionale, pertanto il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci).
Le uniche imprese indiscutibilmente soggette a sospensione di attività a decorrere dal 12 marzo e fino al 25 marzo compreso sono quelle che effettuano servizi alla persona.
Poiché le tre categorie sono citate a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono soggette alla sospensione anche tutte le altre attività artigiane inerenti i servizi alla persona, quali:
 tricologia non curativa;
 tatuaggio;
 piercing;
 centri benessere.
Potranno continuare ad operare, invece, le seguenti imprese artigiane dei servizi alla
persona:
 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 Attività delle lavanderie industriali
 Altre lavanderie, tintorie
 Servizi di pompe funebri e attività connesse.