Edilizia, in vigore il Dl Semplificazioni: le novità per il settore

È entrato in vigore dal 1° giugno il cosiddetto Decreto Semplificazioni (Dl 31/05/2021 n. 77), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio, n. 129 e «recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che contiene tra le varie misure una serie di novità rilevanti  per i lavori pubblici e per l’edilizia in generale, a partire dal Superbonus.

In particolare, l’articolo 33 del decreto, modificando totalmente il comma 13-ter dell’art. 119 del Dl Rilancio, dispone che gli interventi di efficientamento energetico agevolati con la detrazione maggiorata del 110%, tranne quelli che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, costituiscono manutenzione straordinaria e dunque sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).  Nella comunicazione sono attestati gli estremi del titolo abilitativo, che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ha consentito la legittimazione o l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Non sarà dunque più richiesto lo stato legittimo degli immobili, di cui al comma 1-bis, dell’art. 9-bis del dpr 380/2001 (T.U. edilizia), consentendo così un’accelerazione dei cantieri nei condomini dove la mancata asseverazione in caso di difformità urbanistica poteva determinare il blocco dei lavori. L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporterebbe inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro. Resta tuttavia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Il provvedimento introduce la possibilità di fruire del Superbonus 110% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla lett. e), comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), anche se i suddetti lavori sono effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento di miglioramento sismico trainante (sismabonus).

Per quanto concerne gli appalti pubblici, l’articolo 45 interviene elevando il tetto del subappalto dal 40% al 50% fino al 31 ottobre 2021; dal 1° novembre, salvo proroghe, verrà rimosso ogni limite, ma saranno le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, ad indicare le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, tenendo conto di vari fattori tra cui il rischio infiltrazioni mafiose e la sicurezza dei lavoratori. In ogni caso sono vietate l’integrale cessione del contratto di appalto, l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, nonché l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Dal primo novembre è abrogato altresì il limite del 30% al subappalto riservato alle opere specialistiche e superspecialistiche.

Sono prorogate all’articolo 51 fino al 30 giugno 2023 le deroghe al Codice Appalti previste dal Dl 76/2020 (convertito  in Legge 11 settembre 2020, n. 120) e per i lavori di importo inferiore a 150mila euro sarà consentito l’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici.

Per i lavori di importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro si ricorrerà alla procedura negoziata con invito di 5 operatori; mentre nei lavori di importo compreso tra un milione di euro e la soglia europea (5,35 milioni), si dovranno invitare almeno 10 operatori e non più 15.

Con l’articolo 52 sono confermate fino al 30 giugno 2023 le proroghe introdotte dal Dl 32/2019 (cosiddetto decreto Sblocca Cantieri, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55): della sospensione dell’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori per i Comuni non capoluogo di provincia (art. 37, c. 4 del Codice), ma limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNNR; della sospensione del divieto di appalto integrato (art. 59, c. 1 del Codice);  dell’inversione procedimentale per l’esame dell’offerta economica ai settori ordinari, che consente di valutare le offerte prima di verificare i requisiti delle imprese.

Testo Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 (G.U. n. 129 del 31 maggio 2021)