La specificazione contenuta nella lett. d) dell’art. 1 del Dpcm pubblicato il 22 marzo 2020 consente la prosecuzione delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora ritenesse che queste condizioni non sussistano.
Per agevolare le attività di assistenza alle imprese sul territorio, alleghiamo QUI un fac-simile di modulo di richiesta alla Prefettura redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno a tutte le Prefetture.