Il Senato ha approvato in via definitiva con voto di fiducia il ddl di conversione in legge del Dl Rilancio n. 34/2020. Tra le misure più attese da imprese e contribuenti vi sono le nuove detrazioni fiscali del 110% previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Ma i bonus per essere operativi necessitano ora dei provvedimenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dell’Agenzia delle Entrate indispensabili per ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Infatti, l’articolo 119, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione, prevede che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti richiesti e, ove è possibile, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, secondo le modalità indicate dal decreto del MISE da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl. Nel caso dell’Ecobonus, una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA e dovrà contenere la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la B).
Le asseverazioni potranno essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate, dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
Oltre all’ottenimento dichiarazione asseverata, i soggetti interessati ad accedere alla detrazione saranno tenuti ad osservare una serie di adempimenti, tra cui: depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di progetto o dotarsi di un attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari prodotto nella situazione ante e post intervento.
Il contribuente deve altresì richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF.
Risulta evidente la complessità delle procedure per usufruire dei Superbonus: gli adempimenti previsti richiedono la massima attenzione da parte del contribuente e degli operatori al fine di non vanificare i sostanziosi vantaggi economici introdotti dalla normativa.
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