Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto alcune, rilevanti, modifiche ai termini di emissione delle fatture; in particolare:
- per il primo semestre 2019 (con estensione fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili) viene applicata una moratoria sulle sanzioni (annullate, o ridotte in misura consistente) in caso di omessa/tardiva emissione della fattura;
- a partire dal 1° luglio 2019 le fatture possono essere emesse “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione” (un emendamento al D.L. n. 34/2019 ha portato da dieci a dodici i giorni entro cui è possibile emettere la fattura).
Emissione della fattura a partire dal 1° luglio 2019
L’articolo 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, interviene direttamente sull’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/72, modificando di fatto la disciplina generale, valida per tutte le fatture e non solo per quelle elettroniche, relativa ai termini di emissione della fattura; in particolare, a partire dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
L’art. 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, modifica anche l’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/72, inserendo la nuova lettera g-bis), secondo la quale in fattura deve essere indicata: “[la] data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero [la] data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
In sostanza, il contenuto della fattura si arricchisce di un nuovo elemento: la norma, infatti, anch’essa in vigore a partire dal 1° luglio 2019, prevede che qualora l’emissione della fattura non avvenga contestualmente all’effettuazione dell’operazione (stesso giorno) ma entro i 12 giorni successivi, nel documento deve essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione. Tale indicazione non risulta invece richiesta se la fattura viene emessa/trasmessa nello stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione.
Con Circolare n. 14/2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file .xml della fattura elettronica dovrà essere indicata sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione; la data di avvenuta trasmissione della fattura verrà attestata autonomamente dallo SdI
In altre parole, nel caso in cui l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore del giorno dell’operazione, ma in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione; i 12 giorni successivi potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 14/2019, propone il seguente esempio:
Cessione effettuata il 28 settembre 2019
La relativa fattura può essere:
- generata ed inviata allo SdI il medesimo giorno; in tal caso “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidono. Nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa entro i 12 giorni successivi (entro il 10 ottobre 2019); nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (28 settembre 2019);
- generata e trasmessa in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019); campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (28 settembre 2019).
Fatturazione differita
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato l’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, che consente l’emissione della fattura “differita”. Si ricorda che per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita documentazione preventiva. In particolare, nel caso di:
- cessioni di beni va emesso, al momento di consegna/spedizione, un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce nel trasporto;
- prestazioni di servizi è necessario disporre di idonea documentazione che può consistere nel documento attestante l’incasso del corrispettivo, nel contratto, nella nota di consegna lavori, nella lettera d’incarico, nella relazione professionale, purché risultino in modo chiaro il tipo di prestazione eseguita, la data di effettuazione della prestazione e le parti contraenti.
- Non cambiano quindi le regole di emissione fino ad oggi conosciute e pertanto la stessa dovrà essere emessa al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con esigibilità dell’IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione).