Fattura elettronica per tutti dal 1 gennaio 2019 : onere o opportunità?

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.
Sono esonerati solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario”.
Anche questi operatori, tuttavia, possono optare per l’emissione delle fatture elettroniche, pur non avendone l’obbligo.
Restano esonerati, inoltre, i piccoli produttori agricoli i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Vediamo di seguito un breve Vademecum utile per orientarsi con le nuove regole

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C).

Cos’è la fattura elettronica

La fattura elettronica contiene gli stessi elementi obbligatori della fattura cartacea, ma se ne distingue, principalmente per due aspetti:
– va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
– deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Come si predispone una fattura elettronica
Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:
– un PC ovvero di un tablet o uno smartphone
– un programma informatico (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Il contribuente può utilizzare sia i servizi gratuiti predisposti dall’Agenzia delle Entrate che software disponibili in commercio.

Come avviene la consegna della FE
La fattura elettronica contiene l’indirizzo al quale deve essere recapitata, questo può essere, a scelta del destinatario, una PEC oppure un codice destinatario.
Una volta predisposta, la fattura deve essere inviata al SDI (Sistema Di Interscambio) che, oltre ad effettuare i necessari controlli sulla rispondenza del contenuto ai requisiti obbligatori, provvede a consegnarla.

Il SDI svolge i seguenti compiti:
– verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l’indirizzo telematico (codice destinatario ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura                                                                                                        –  controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

La consegna al SDI può essere fatta:
– come allegato ad un messaggio di PEC
– tramite Web attraverso il sistema di generazione e trasmissione messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate
– tramite App, anche in questo caso si può utilizzare il sistema di generazione e trasmissione messo a disposizione dall’Agenzia        delle entrate
– attraverso altre modalità, web service o trasmissione basata su protocolli FTP presenti sul mercato. E’ il canale utilizzato dai Provider, di solito software house, in quanto garantisce la totale automazione nei processi.

La ricezione delle fatture passive
La FE si può ricevere:
– sulla PEC del cessionario/committente (o di un un suo intermediario) che il cedente/prestatore indica sulla FE veicolata al SdI
– tramite web service o protocollo PTP, l’indirizzamento avviene tramite il «CodiceDestinatario».

Ogni utente potrà indicare allo SdI una modalità di consegna che prevarrà su quanto indicato in FE, attraverso un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico che permette di definire una modalità di consegna standard (PEC o «CodiceDestinatario»).
La registrazione avviene tramite un servizio web messo a disposizione da parte dell’AE e può essere delegata ad un intermediario.
Qualunque sia la modalità di consegna prescelta, le FE sono messe a disposizione dei cedenti/prestatori e dei cessionari/committenti nelle aree riservate del cassetto fiscale.

La conservazione sostitutiva
Le FE devono essere conservate in maniera digitale nel rispetto dei vincoli fiscali e civilistici. La conservazione può essere eseguita dall’AE con valenza fiscale ed anche civilistica in questo caso occorre aderire gratuitamente al servizio reso disponibile dall’Agenzia delle entrate mediante sottoscrizione di un apposito accordo di servizio.

I vantaggi per il contribuente
I vantaggi per gli operatori si possono tradurre in un risparmio dato dalla eliminazione del consumo di carta e dei costi di stampa, un risparmio dei costi legati alla spedizione e conservazione dei documenti, ma anche alla gestione della relazione con il cliente, tempi dedicati a capire se la fattura è effettivamente arrivata e se è stata presa in carico, e alla consegna delle fatture emesse e ricevute al consulente. Si stima un risparmio medio di circa 2,5 euro per ogni fattura emessa in formato digitale rispetto a quello cartaceo.

A questi si aggiungono una serie di semplificazioni negli adempimenti di carattere fiscale.

Le principali semplificazioni sono:
– per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture cioè non emettono corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva (registro delle fatture emesse e ricevute)
– per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata i termini di accertamento dovrebbero ridursi di un anno (in attesa di conferma)
– alcuni adempimenti verranno, a regime, aboliti, in particolare lo Spesometro e l’invio delle liquidazioni IVA trimestrali.

Un vantaggio indiretto nasce dal fatto che essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI), si incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.
In Italia le fatture emesse ogni anno verso i privati sono circa 1,3 miliardi a cui si sommano circa un miliardo di fatture emesse verso i consumatori (Fonte:  Osservatorio Fatturazione Elettronica ed eCommerce B2B  del Politecnico di Milano). Si tratta, quindi, di veicolare 2,3 miliardi di fatture, un numero davvero esorbitante che, convertite in formato elettronico,
consentirà di inaugurare nuove economie di scala.

I vantaggi per il fisco:
Dalla fatturazione elettronica obbligatoria la riduzione dell’evasione da omessa dichiarazione Iva si aggira intorno ai 13 mld di euro. Il risparmio per le casse statali è dato dal fatto che, attualmente, servono 18 mesi all’amministrazione fiscale per accertare
l’omessa dichiarazione dell’IVA, la disponibilità immediata delle fatture elettroniche consentirebbe di ridurre questo lasso di tempo a tre mesi, ponendo così fine molto più rapidamente alla catena fraudolenta.