EDILIZIA e cantieri: circolare di chiarimento dell’Ispettorato del Lavoro

Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1/2026 ha fornito un quadro delle novità introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, con  particolare riferimento alle disposizioni che incidono sull’attività di vigilanza,  evidenziando altresì gli adempimenti direttamente operativi e quelli la cui operatività è  rimessa ad appositi decreti ministeriali. 

Di seguito si riportano, pertanto, le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato,  rinviando al testo della circolare per gli ulteriori aspetti di dettaglio. 

Badge di cantiere 

Rispetto al c.d. badge di cantiere, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che lo stesso  non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle disposizioni del D.Lgs.  n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) ma aggiunge a questa  un’ulteriore caratteristica, ovvero la presenza di un codice univoco anticontraffazione

L’Ispettorato, tuttavia, evidenzia che la piena operatività delle nuove caratteristiche  del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto  dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025. 

Una volta adottato il decreto ministeriale, e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche  previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i  lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che  operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico  o privato.  

Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli  ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto  ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione  della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti Con l’art. 3, comma 4 lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025, viene innalzata a 12.000 euro la  soglia minima prevista per la sanzione amministrativa comminata in caso di impresa o  lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con  punteggio inferiore a quindici crediti.

A tale riguardo, l’Ispettorato evidenzia che la modifica è operativa fin dall’entrata in vigore  del D.L. n. 159/2025, ed è pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse  successivamente al 31 ottobre 2025

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il  10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il  riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza del pagamento in  misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari ad euro 4.000. 

Misure di prevenzione di condotte violente o moleste 

Come noto, in virtù dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159/2025, tra le misure  generali di tutela, di cui all’articolo 15 del T.U. Sicurezza, è ricompresa anche la  programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possono attuare forme  di violenza o molestie. 

Rispetto a tale profilo, la circolare evidenzia che l’obbligo ricade nei luoghi di lavoro  che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 e come  definiti, con le relative esclusioni, dall’articolo 62 del T.U. Sicurezza. 

Dispositivi di protezione individuali 

Dopo aver ricordato l’estensione dell’obbligo di mantenimento in efficienza dei DPI  anche agli indumenti di lavoro che svolgono la funzione di dispositivo di protezione  individuale, l’Ispettorato sottolinea che durante gli accertamenti ispettivi si provvederà a  verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano  gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI

Requisiti di sicurezza delle scale e Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto Rispetto alle novità introdotte in materia di scale permanenti, l’Ispettorato ricorda che  le scale devono essere provviste, in alternativa, di un sistema di protezione individuale  contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza, evidenziando che la scelta tra i  sistemi di protezione deve essere effettuata in base alla valutazione del rischio, poiché  è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano  derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di  soccorso). 

Ne consegue, che le verifiche ispettive, soprattutto con riferimento alle scale già installate  che siano prive di gabbia, dovranno accertare che le procedure di utilizzo delle stesse  siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di  protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato  messo a disposizione dei lavoratori

Con riferimento alla protezione contro le cadute dall’alto, rispetto alle quali va data  priorità alle misure collettive, ovvero parapetti e reti di sicurezza, la circolare ribadisce  che per i sistemi di protezione individuale, fermo restando che gli stessi vanno scelti in  base all’idoneità “per l’uso specifico”, i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro  e di accesso mediante funi hanno comunque priorità rispetto ai sistemi di arresto caduta. 

Sorveglianza sanitaria 

In merito alla sorveglianza sanitaria, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pone, in  particolare, l’attenzione sullo svolgimento della visita medica volta a verificare che il  lavoratore, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni,  non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

Come noto, tale visita medica è subordinata alla presenza di un ragionevole motivo di  ritenere che il lavoratore abbia assunto alcool o sostanze stupefacenti, circostanza che  pone diverse incertezze applicative, a partire dalla portata della locuzione ragionevole  motivo, che appare indefinita e aperta ad ampia discrezionalità, nonché in merito  all’individuazione del soggetto a cui spetta la valutazione circa l’effettuazione della visita. 

A tale riguardo, l’Ispettorato, al fine di una corretta applicazione della disposizione, ritiene  necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la  ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della  tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026, che  potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita.