Circolare del Ministero della Salute concernente la sanificazione di strutture commerciali e vendita di abbigliamento per prevenire il contagio da Covid-19 nella cosiddetta “Fase 2”

La Circolare del Ministero della Salute, emanata il 22 maggio scorso, risulta molto articolata, ed è stata emanata sulla scorta dell’Accordo fra Governo e Regioni e Province autonome dello scorso 15 maggio, “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” nonché sulla base dell’ultimo rapporto Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità, emanato in pari data.

Il Ministero, nello specifico, riporta una tabella concernente evidenze scientifiche – aggiornate – sulla persistenza del virus in parola sulle principali superfici ed oggetti (massima persistenza dimostrata scientificamente: 7 giorni).

Viene altresì ribadita la necessità di seguire scrupolosamente le ormai note, ma fondamentali, misure di contenimento dell’infezione attraverso il lavaggio corretto e frequente delle mani, la loro igienizzazione, l’utilizzo di mascherine ed il distanziamento sociale.

Il Ministero premette che con il termine “sanificazione” si intende, ai sensi della vigente normativa, un complesso di procedimenti e di operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento di una buona qualità dell’aria. Successivamente, viene precisato, schematicamente, che essa concerna le seguenti attività:

• Pianificazione ed aggiornamento continuo delle procedure, sulla base delle indicazioni delle pubbliche Autorità;

• Registrazione periodica (data ed ora) del tipo di interventi effettuati; • Condivisione delle procedure con i lavoratori dell’azienda;

• Informazione e distribuzione di materiale informativo per i lavoratori sul tema della sanificazione.

Da un punto di vista operativo il Ministero ricorda poi che:

1. La normale pulizia ordinaria degli ambiente di lavoro con acqua e sapone riduce, già di per sé, assai efficacemente, la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.

2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.

3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.

4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione.

5. I soggetti che effettuano le operazioni in parola, esterni od interni all’azienda, devono adeguatamente essere formati ed informati sui rischi relativi ed utilizzare idonei dpi.

Il Ministero precisa, poi, che se il luogo di lavoro è rimasto chiuso per almeno 7 giorni, non è richiesta alcuna azione specifica di disinfezione (oltre all’obbligatoria pulizia, beninteso), non potendo il Covid-19 sopravvivere per oltre una settimana sulle superfici (si rimanda alla relativa tabella, di cui sopra si è detto).

Vengono, poi, indicate le azioni da intraprendere a seconda della tipologia di oggetti e superfici, compresi gli ambienti esterni di pertinenza (tavoli e dehors) ed una tabella esplicativa che abbina per ogni tipo di materiale il corretto disinfettante (sempre, come detto, che il suo uso sia richiesto).

Una sezione della circolare è dedicata, inoltre, ai negozi di abbigliamento, notoriamente caratterizzati da un’alta frequentazione di persone: nello specifico, il Ministero stabilisce che se il punto vendita è rimasto chiuso per almeno 7 giorni, è sufficiente una normale pulizia dei locali senza disinfezione.

Alla ripresa delle attività di tali esercizi commerciali, invece, è necessario che i clienti utilizzino soluzioni idroalcoliche per le mani, indossino guanti e mascherine, in particolare per i camerini di prova, da disinfettarsi in funzione della frequentazione riscontrata dall’esercente (che andrebbe annotata).

Gli abiti provati andrebbero sanificati, se non acquistati: ciò può avvenire con vapore secco, che ha un basso impatto ambientale e sulla salute umana e non deteriora i capi, attraverso lampade Ultra Violette di tipo C (UV-C), sebbene esse presentino dei rischi di deterioramento della qualità dei colorati, oppure attraverso la sanificazione professionale in lavanderia (lavaggio “a secco”).

L’ultima sezione della circolare tratta della sanificazione intesa in senso stretto (quindi non assimilabile alle attività di disinfezione di cui ai punti precedenti ma semmai integrativa della stessa), attraverso sostanze generate in situ come ozono, perossido di idrogeno, cloro attivo.

Tali sostanze presentano da un lato elevati profili di rischio per la salute e la sicurezza degli addetti alla loro preparazione ed utilizzo e dall’altro richiedono competenze professionali in mancanza delle quali la loro efficacia risulta dubbia. Ne deriva che solo le imprese abilitate per la sanificazione – ai sensi della vigente normativa – possono legittimamente svolgere tali attività, che vanno poste in essere, conclude il Ministero, solo dopo aver disinfettato ambienti, oggetti e superfici; al termine della sanificazione in situ è infine necessario arieggiare adeguatamente i locali.

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