Dal 1° luglio 2018 per i datori di lavoro non è più possibile, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pagare gli stipendi in contanti. A stabilirlo è la Legge di Bilancio 2018. Da tale data i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo attraverso una banca o un ufficio postale attraverso bonifico sul conto identificato dal codice Iban fornito dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, versamento in contanti a uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento o emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato in caso di impedimento, che si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma stabilisce anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.
Il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato, compresi contratti a tempo pieno e part-time, rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, contratti di apprendistato, forme di lavoro flessibile come il contratto a chiamata o il job sharing e così via, i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La norma è inoltre applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative.
Il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica nella pubblica amministrazione e nei rapporti di lavoro domestici. Devono ritenersi esclusi, poiché non espressamente richiamati, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale. Il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni e che, pertanto, effettua il pagamento delle retribuzioni, o compensi, in contanti, è soggetto ad una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro.
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