La Camera ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge del decreto Green Pass (già oggetto di maxiemendamento del Governo, approvato in Senato il 10 novembre scorso).
La legge di conversione recepisce alcune richieste confederali, oltre a fare chiarezza rispetto a questioni sollevate da tutti noi in questo primo mese di vigenza del decreto Green Pass.
Nell’ordine, sinteticamente, e per quanto più interessa il nostro settore, la norma stabilisce che:
- – recependo una richiesta di Confartigianato e nonostante le posizioni del Garante sul tema, i lavoratori potranno consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, datore che pertanto sarà esonerato dai controlli per tutto il periodo di validità del Green Pass;
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– viene rivista la norma che permette alle nostre aziende con meno di 15 dipendenti di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. La norma specifica che i 10 giorni di sospensione e di durata del contratto sostitutivo sono lavorativi e viene meno il vincolo dell’unico rinnovo, con la conseguenza che la sospensione potrà essere prorogata più volte fino al 31 dicembre. Si stabilisce inequivocabilmente
che anche in questa fattispecie la sospensione non può avere conseguenze disciplinari e il lavoratore sospeso mantiene il diritto alla conservazione del posto; - – in caso di scadenza della certificazione verde durante l’orario lavorativo, il dipendente potrà trattenersi nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
- – i lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice, mentre resta in capo all’agenzia di somministrazione l’obbligo di informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass;
- – l’obbligo di possesso del Green Pass ricade anche su coloro che nel luogo di lavoro svolgono attività di formazione in qualità di discenti.