Gli Enti Bilaterali, in quanto frutto della contrattazione collettiva tra i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro, danno luogo ad un sistema vivo e potenzialmente in grado di adeguare in maniera permanente quei servizi diretti a lavoratori e imprese che le parti hanno deciso di assegnare loro. Questa fondamentale e virtuosa caratteristica viene da un po’ di tempo a questa parte valorizzata dallo stesso legislatore, che riconosce gli Enti Bilaterali quali strumenti in grado di calare sul mondo produttivo politiche di sostegno al lavoro e al mondo produttivo.
Qui di seguito si riassumono tecnicamente le regole e le condizioni per l’adesione e il funzionamento dell’Ente Bilaterale per l’Artigianato della Sardegna.
Le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani. CLAAI, e CGIL, CISL e UIL), successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148 del 14/09/2015, sono intervenute più volte in materia di ammortizzatori sociali, con gli accordi sottoscritti il 10/12/2015, il 18/01/2016, il 07/02/2018, il 04/02/2019 e 17/12/2021, con cui hanno definito il campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) e le prestazioni erogabili, e per effetto di disposizioni ministeriali, quali aziende hanno l’obbligo di versare a FSBA e quali, invece, sono escluse, sulla base dell’inquadramento aziendale attribuito dall’I.N.P.S. ai fini della contribuzione applicabile.
Si sono perciò definiti quattro percorsi possibili, a seconda che sussista o meno l’obbligo normativo di contribuzione a FSBA e/o l’obbligo contrattuale di adesione alla bilateralità artigiana.
Nella Tabella 1 si riportano i percorsi, distinti per campo di applicazione e importo della contribuzione
Tab. 1 – Contribuzione alla bilateralità artigiana.
Campo di applicazione | Quote contributive | |
Prima casistica | Imprese artigiane con C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) che inizia con
4 / Codice Autorizzazione 7B (“Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”), con esclusione dei CCNL che hanno recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA)
Enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni sottoscrittrici dell’Accordo e le stesse Organizzazioni, a prescindere dal C.S.C., rientranti nel campo di applicazione di FSBA, che applicano un CCNL artigiano, con esclusione dei CCNL che hanno recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021. |
Quota fissa:
Quota variabile, calcolata sull’imponibile previdenziale mensile (comprese le mensilità aggiuntive), applicando le seguenti percentuali:
|
Seconda casistica | Imprese artigiane con C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) che inizia con
4 / Codice Autorizzazione 7B (“Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”), per i CCNL che hanno recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).
Enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni sottoscrittrici dell’Accordo e le stesse Organizzazioni, a prescindere dal C.S.C., rientranti nel campo di applicazione di FSBA, che applicano un CCNL non artigiano o che applicano uno dei CCNL che hanno recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021. |
Quota fissa:
Quota variabile, calcolata sull’imponibile previdenziale mensile (comprese le mensilità aggiuntive), applicando le seguenti percentuali:
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Terza casistica | Imprese artigiane con C.S.C. 4 rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (integrazioni salariali ordinarie
e straordinarie), con esclusione dei CCNL che hanno recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021.
Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano uno dei CCNL artigiani che non hanno recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021 |
Quota fissa:
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Quarta casistica | Imprese artigiane con C.S.C. 4 rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (integrazioni salariali ordinarie e straordinarie) dei CCNL che hanno recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021
Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano uno dei CCNL artigiani che hanno recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021. |
Quota fissa:
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Le imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano un CCNL artigiano e con un n. di dipendenti inferiore a 5, verseranno solo la quota fissa (10,42 o 11,65, se il ccnl ha recepito l’accordo interconfederale del 17/12/2021) a partire dalla competenza di gennaio 2022 secondo le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2022, che prevedono il versamento al FIS per tutti i datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e che occupano anche un solo dipendente.
Si precisa che, in ogni caso, sono escluse le imprese appartenenti al settore contrattuale dell’edilizia e affini (CSC 4.13.01-4.13.02-4.13.03-4.13.04-4.13.05).
Il contributo si calcola, in tutte le casistiche sopra indicate, per tutti i lavoratori dipendenti in forza, inclusi gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio ed esclusi i dirigenti e con contratto di lavoro non subordinato (co.co.pro., stage, ecc.).
Per i lavoratori a chiamata, la contribuzione è dovuta se è prevista l’indennità di disponibilità e nel caso di attività lavorativa prestata a seguito di chiamata.
La quota fissa corrisposta è dovuta nella stessa misura sia per i lavoratori a tempo pieno, sia per quelli a tempo parziale.
La quota variabile corrisposta nel caso di imprese rientranti nella prima e seconda casistica, si calcola considerando anche le mensilità aggiuntive (per es. la tredicesima mensilità) e, la quota a carico del dipendente, deve essere trattenuta in busta paga.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.) resta comunque dovuta la quota fissa mensile.
Il contributo mensile previsto nella prima casistica e seconda casistica (la quota fissa e la quota variabile sono indivisibili e si versano insieme), permette l’accesso alle prestazioni del Fondo Bilaterale Artigianato Sardegna (FSBA) e alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, consentendo all’azienda di adempiere a tutti gli obblighi normativi e contrattuali in materia di bilateralità artigiana, nei confronti dei lavoratori, e di usufruire essa stessa di agevolazioni.
Se l’azienda rientra, invece, nella terza o quarta casistica, l’adesione all’E.B.A.S. consente di adempiere agli obblighi contrattuali in materia di bilateralità artigiana, con la possibilità di accedere ai vari servizi previsti dalla contrattazione, esclusi gli ammortizzatori sociali che sono a carico dell’Ente pubblico.
Si precisa che l’adesione all’Ente Bilaterale si perfeziona con l’invio, tramite posta certificata, all’indirizzo ebas.sardegna@pec.it, della domanda di adesione e dell’allegato L2, scaricabili dalla sezione “Adesione” del sito internet dell’Ente, all’indirizzo www.ebas.sardegna.it.
2. Modalità per il versamento della contribuzione.
Per tutte le casistiche previste, riportate nella Tab. 1, il versamento delle quote dovrà essere effettuato tramite modello F24, con le modalità indicate nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 08/07/2010:
- si utilizza la causale “EBNA – datori di lavoro – contributi per il finanziamento dell’ente bilaterale settore artigianato” esposta nella sezione INPS nel campo “causale contributo”;
- nel campo “codice sede” si indica il codice della sede INPS di competenza;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/ …” si indica la matricola INPS dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento” si indica, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza (esempio 01/2018) (la colonna “a mm/aaaa” non si deve mai utilizzare);
- nel campo “importi a debito versati” si indica l’importo totale mensile dovuto, che non deve essere mai arrotondato e
Nel caso di mensilità mancanti, potranno essere effettuati versamenti a sanatoria tramite il modello F24, utilizzando un singolo rigo della sezione INPS per ogni mensilità mancante, seguendo le indicazioni sopra riportate.
3. Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo:
all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv>, in corrispondenza di <CodConv>, il valore EBNA e, in corrispondenza dell’elemento <Importo>, l’importo del versamento effettuato per ciascun lavoratore, con il corrispondente codice. L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale andrà indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Si rimanda al file “Istruzioni Compilazione UniEmens”, scaricabile dalla sezione “Adesione” del sito, per un maggiore dettaglio e per la procedura da seguire nella compilazione del modello nel caso di inserimento di importi relativi a mensilità arretrate.
Le quote versate mediante F24 vanno inserite nell’UNIEMENS. Tramite questo documento l’Ente attribuisce al lavoratore il versamento garantendone il diritto alle prestazioni. Nel caso di mancata riconciliazione dei dati F24 e UNIEMENS tale diritto non è più garantito.
4. Contributo di solidarietà INPS.
L’impresa è tenuta al pagamento all’INPS del cd. “contributo di solidarietà” (art. 9 Bis 166/91), calcolato applicando la percentuale del 10% sull’importo della quota fissa destinato a finanziare le prestazioni. Partendo dalla quota fissa pagata mensilmente per ogni lavoratore, il contributo andrà calcolato secondo la procedura indicata nella Tab. 2.
Tab. 2 – Calcolo del contributo di solidarietà
Prima Casistica | Percentuale da applicare = 10% Imponibile = € 2,27
Contributo di solidarietà mensile a dipendente = € 2,27 x 10% = € 0,23 |
Seconda casistica | Percentuale da applicare = 10% Imponibile = € 3,65
Contributo di solidarietà mensile a dipendente = € 3,65 x 10% = € 0,37 |
Terza casistica | Percentuale da applicare = 10% Imponibile = € 5,04
Contributo di solidarietà mensile a dipendente = € 5,04 x 10% = € 0,50 |
Quarta casistica | Percentuale da applicare = 10% Imponibile = € 5,64
Contributo di solidarietà mensile a dipendente = € 5,64 x 10% = € 0,56 |
Per il versamento del contributo (Circolare INPS n. 122 del 08/09/2010), nel modello UniEmens, alla sezione <denuncia aziendale>, indicare nella sezione <altre partite> e precisamente in <altre partite a debito> quanto segue:
- alla voce <causale> indicare M980
- alla voce <numero giorni> nessuna indicazione
- alla voce <numero ore> nessuna indicazione
- alla voce <numero dipendenti> indicare il numero di lavoratori interessati
- alla voce <retribuzione> indicare, per ogni lavoratore interessato, € 2,27, € 3,65, € 5,04 o € 5,65 (a seconda della casistica in cui rientra l’azienda)
- alla voce <somme a debito> indicare € 0,23 oppure € 0,36 oppure € 0, 50 o € 0,56 per lavoratore (a seconda della casistica).
5. Regolarità contributiva.
Per l’accesso alle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito e agli altri servizi previsti dalla contrattazione in materia di bilateralità, a beneficio delle aziende e dei lavoratori, le imprese devono aver adempiuto ai versamenti per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell’evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Il possesso dei 24 mesi è richiesto anche nel caso di imprese di nuova costituzione. Per evento si intende, a seconda della tipologia di prestazione, la data di assunzione/trasformazione, la data dei documenti giustificativi di spesa, la data di attestato corso, etc.
Eventuali subentri di imprese per effetto di trasformazioni, cessioni, donazioni possono produrre un trasferimento della posizione contributiva dell’impresa cedente a condizione che quest’ultima non svolga più attività.
Per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (Assegno di Integrazione Salariale), per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa, si rimanda al Regolamento dello stesso Fondo.
6. Obbligo adesione alla bilateralità artigiana.
La legge di Bilancio 2022 (234/2021), percorrendo la strada già intrapresa dalle previsioni del Decreto Legislativo n. 148 del 14/09/2015, dell’art. 3 della Legge n. 92 del 28/06/2012 e attuando gli indirizzi fissati dalla Legge n. 183 del 10/12/2014, ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, confermando, per il settore dell’artigianato, un decentramento delle funzioni svolte dall’ente pubblico, in materia di ammortizzatori sociali, in favore del settore privato.
Il Decreto 148/2015, modificato e integrato dalla Legge 234/2021 ha previsto, infatti, che rientrassero nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie, per il settore artigiano, solo le imprese che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione (lett. o, comma 1, art. 10 Capo II Titolo I).
Per tutte le altre imprese artigiane, in attuazione dell’art. 27 del citato Decreto 148/2015, con il decreto ministeriale del 29/04/2016, continua ad operare il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), a prescindere dal numero dei dipendenti in forza, cioè un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo a quelli di gestione pubblica, per l’erogazione di integrazioni salariali analoghe a quelle erogate dai fondi pubblici (Assegno di Integrazione Salariale).
7. Servizio del Responsabile per la Sicurezza dei lavoratori Territoriale (R.L.S.T.).
Per le imprese che rientrano in una delle casistiche indicate nella Tab. 1, il costo del servizio del Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori Territoriale (R.L.S.T.) è incluso nella quota versata mensilmente, perciò non comporta costi aggiuntivi.
Fanno eccezione le aziende rientranti nelle seguenti casistiche:
- Le imprese che devono regolarizzare una situazione pregressa e non sono in possesso di 12 mensilità versate, al fine di accedere al servizio RLST, dovranno effettuare un immediato versamento pari:
- a € 29,81 per ogni lavoratore in forza per le imprese rientranti nella prima e seconda casistica;
- a € 20,97 per ogni lavoratore in forza per le imprese rientranti nella terza e quarta
Rientrano all’interno delle casistiche sopra indicate anche le imprese di nuova iscrizione, le aziende con caratteristiche di stagionalità (mensilità senza dipendenti in forza) e le imprese nelle quali sono presenti anche dipendenti ai quali viene applicato un contratto differente da quello di ns. competenza.
Le imprese che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quello artigiano o le aziende artigiane aventi forma societaria ma prive di lavoratori dipendenti, per l’accesso al servizio dovranno effettuare un versamento annuale di 67,50 euro per ogni singolo lavoratore (o socio lavoratore) in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Rientrano nella stessa casistica anche le aziende non artigiane associate alle OO.AA. Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, aventi dimensioni non superiori a quelle previste per le aziende artigiane e le imprese artigiane aventi forma giuridica di ditta individuale, prive di lavoratori dipendenti nelle quali siano presenti soggetti che svolgono stage, tirocini formativi, allievi degli istituti di istruzione ed universitari e gli allievi di corsi di formazione professionali (equiparati ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del Lgs.81/08 e s.m.i.) La scadenza di pagamento è il 28 febbraio di ogni anno.
N.B. per quanto riguarda il paragrafo barrato qui sopra, si è in attesa di sottoscrizione del relativo accordo che lo renda operativo .
Per le casistiche su indicate, il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a OPRA Sardegna – Organismo Paritetico Regionale Artigiano – IBAN IT30 H032 5004 8000 1000 0002 047
I dati da indicare nella causale di versamento sono:
- la dicitura “QUOTA RLST”;
- l’anno per cui viene effettuato il versamento;
- la matricola INPS e la partita iva dell’impresa, che permetterà l’individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;
- il numero dipendenti per cui viene effettuato il versamento (dipendenti in forza al 31 dicembre);
- il CCNL applicato dall’impresa.
8. Servizi della Commissione Paritetica Apprendistato
Per le imprese che rientrano in una delle casistiche indicate nella Tab. 1, il costo del servizio del rilascio del parere di conformità per l’assunzione con contratto di Apprendistato Professionalizzante è incluso nella quota versata mensilmente, perciò non comporta costi aggiuntivi.
Fanno eccezione le aziende rientranti nelle seguenti casistiche:
I. Le imprese che devono regolarizzare una situazione pregressa e non sono in possesso di 24 mensilità versate, al fine di accedere ai servizi della Commissione1, dovranno effettuare un immediato versamento pari a € 15,00 per ogni PFI presentato. Rientrano all’interno di tale casistica anche le imprese di nuova iscrizione e le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe e che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori l’importo mensile di 30,00 euro previsto per l’obbligazione alternativa alla adesione alla bilateralità (quota fissa di 7,65 o 11,65 euro mensili, a seconda del CCNL applicato/rinnovato).
Rientrano nella casistica precedente anche le aziende con CSC 4 che applicano un CCNL non artigiano e che inseriscono in busta l’EAR (Elemento aggiuntivo della retribuzione) alternativo alla bilateralità prevista dal contratto applicato.
Nel caso in cui le aziende richiedenti presentino contestualmente più PFI, verrà richiesto un versamento aggiuntivo di Euro 10,00 dal secondo PFI in poi.
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a EBAS – F.do Rappresentanza Sindacale (IBAN IT96 N032 5004 8000 1000 0001 000).
I dati da indicare nella causale di versamento sono:
- la dicitura “QUOTA Apprendistato”;
- il/i nome/i dell’apprendista/i per cui viene effettuato il versamento;
- la matricola INPS e la partita iva dell’impresa, che permetterà l’individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;
- il CCNL applicato dall’impresa.
Alla richiesta del parere di conformità dovrà essere allegato copia del versamento effettuato corredato della domanda di adesione e allegato L2 (se non già in ns. possesso).
1 N.B. Sono escluse le aziende che pur avendo ricevuto precedenti accertamenti di regolarità contributiva non hanno mai provveduto all’integrazione delle quote dovute.
9. Rimborso/compensazione/rettifica versamenti in F24 con codice contributivo EBNA.
Qualora i datori di lavoro si trovino in una posizione creditoria nei confronti dell’EBNA, per aver effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti, possono richiederne il rimborso o l’eventuale rettifica o utilizzo in compensazione.
Istruzioni e modulistica sono disponibili sul sito EBAS alla pagina http://www.ebas.sardegna.it/adesione/.
La pratica verrà istruita dall’EBAS che, in caso di richiesta di rimborso, provvederà alla successiva trasmissione all’Ente Nazionale al fine del pagamento, oppure interverrà direttamente nel caso di richiesta di compensazione/rettifica.
Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39 del 22.02.2011, portare a conguaglio i già menzionati crediti nei confronti dell’EBNA con debiti per partite correnti.
In altre parole, non è ammesso il recupero dei predetti importi nel modello F24 né diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente, né effettuando una compensazione esterna nella delega di versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In tali casi, il datore di lavoro potrà avvalersi della sopra descritta procedura di richiesta di rimborso/compensazione diretta all’Ente Bilaterale Regionale.
10. Rimborso versamenti quota R.L.S.T. (Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori territoriale – art. 48 – D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Le imprese i cui lavoratori abbiano eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) aziendale e abbiano versato le quote mediante F24, possono chiedere il rimborso degli importi relativi al R.L.S.T.
Il rimborso avverrà sulla base dei versamenti effettuati durante l’anno 2021, nella misura di 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo, ai sensi dei vigenti accordi sindacali stipulati in applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
La richiesta del rimborso dovrà essere inoltrata e ripetuta annualmente all’O.P.R.A., entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e potrà essere soddisfatta per la sola quota relativa all’esercizio economico dell’anno precedente.
Per le elezioni di R.L.S. aziendali avvenute nel corso dell’anno, saranno conteggiate come quote rimborsabili quelle versate per i mesi di competenza, a partire da quello in cui è stata effettuata l’elezione. I mesi di competenza antecedenti non verranno rimborsati a meno che l’elezione non sia stata effettuata in sostituzione di altro R.L.S. aziendale.
Nella domanda dovranno essere indicati i dati per l’effettuazione del bonifico di rimborso e si dovrà allegare, obbligatoriamente, la seguente documentazione:
- Allegato 4, qualora non ancora inviato, unitamente alla copia del verbale di elezione del RLS interno – Allegato 2 (moduli scaricabili dal sito al link http://www.ebas.sardegna.it/project/sicurezza/);
- copia comunicazione nominativo all’INAIL;
- copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore (Art 37– comma 11 – D. Lgs. 81/2008;
- copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale (Art 37– comma 11 aziende da 15 a 50
Istruzioni e modulistica sono disponibili sul sito EBAS alla pagina http://www.ebas.sardegna.it/project/sicurezza/.
La pratica verrà istruita dall’EBAS, quale soggetto incaricato da O.P.R.A. a svolgere tale funzione.
Si rammenta che la durata dell’incarico del R.L.S. è triennale e che alla scadenza si dovrà procedere ad una nuova elezione formale che potrà eventualmente portare alla rielezione del precedente R.L.S.
Non saranno effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del R.L.S. risulti scaduto