Come ben sa chi esercita il mestiere di imprenditore, non sempre gli strumenti agevolativi che passano attraverso il credito bancario sono di facile utilizzo per la realizzazione di un progetto d’investimento, soprattutto per la piccola impresa.
Per questo motivo appare opportuno soffermarci sul funzionamento del credito d’imposta, che, per la relativa facilità e l’automatismo del suo utilizzo nella vita e per la vita della stessa impresa, può essere considerato uno degli strumenti tra i più convenienti per chi intenda realizzare (o abbia appena realizzato) degli investimenti in beni strumentali.
La Legge di bilancio 2016 (L. 208/2015) ha introdotto nel nostro ordinamento l’importante agevolazione a favore degli investimenti nel Mezzogiorno, sotto la forma -appunto- di credito di imposta.
Il credito di imposta (L. 208/2015, comma 98) si rivolge alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, tra le quali la Sardegna.
Vediamo come funziona.
GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (1), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Risultano pertanto agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di un investimento iniziale, in macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi:
- alla creazione di un nuovo stabilimento,
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
- a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Quanto ai requisiti dei beni agevolabili, il fatto che si tratti di “beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti di “mera sostituzione” in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
Sono inoltre esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Sono ugualmente esclusi i materiali di consumo.
La legge prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”.
Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
SOGGETTI AMMESSI AI BENEFICI E SETTORI ESCLUSI
Possono essere beneficiarie dell’agevolazione tutte le imprese titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma o dal regime contabile adottato.
Sono ammesse all’agevolazione le piccole e le medie imprese (per le grandi imprese le regole sono diverse).
Sono espressamente escluse dal beneficio del credito d’imposta:
- Industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture.
- Produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
- Settori creditizio, finanziario e assicurativo
- Imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
- Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/2016, per determinare il settore di appartenenza si deve fare riferimento al codice ATECO 2007.
MISURA E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è calcolato sul costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento:
- di 3 milioni di euro per le piccole imprese,
- di 10 milioni di euro per le medie imprese.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
L’intensità dell’aiuto per la Sardegna è pari al 45% dell’investimento agevolabile.
Il credito è riconosciuto per gli investimenti realizzati fino al 31.12.2019.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni), a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Come detto, il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
In assenza di un’espressa esclusione normativa, si deduce che il credito di imposta è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile.
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica, per ogni comunicazione presentata, apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta.
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Confartigianato Imprese Sud Sardegna, attraverso la società di servizio Ser.In.Art. Soc. coop. Consortile a r.l., offre, esclusivamente ai propri associati, la gestione completa della pratica, dalla domanda di attribuzione, con invio telematico all’Agenzia delle Entrate, alla procedura di utilizzo, attraverso F24 tramite il servizio telematico Entratel.
Per maggiori informazioni e preventivi (senza impegno) per la presentazione delle pratiche e la successiva gestione del credito d’imposta, contattare la Dott.ssa Lorenza Cocco al 070 554121
Note
(1) Come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014:
49) «investimento iniziale»: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa;
50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1 );
51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione;
Salve,
quindi l’acquisto di ponteggio per il settore edile per una nuova commessa/cantiere com’è configurabile? rientra in questa casistica?
Se l’impresa è iscritta all’albo delle imprese artigiane come impresa edile, il ponteggio rientra tra gli acquisti che, una volta effettuati secondo gli schemi previsti (con un finanziamento bancario e con presentazione della fattura quietanzata), può avere il contributo in c/capitale del 40% e il contributo in c/interessi.