Sicurezza antincendio: le norme per i cantieri temporanei

Entreranno in vigore tra meno di un anno, esattamente il 4 ottobre 2022, i nuovi criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, contenuti nel decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato in G.U. il 4 ottobre scorso.

Le disposizioni del provvedimento in parola si applicano:

– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08), ovvero i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Il datore di lavoro quindi, in base a quanto previsto dall’articolo 4, dovrà designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio.

I lavoratori designati saranno tenuti a frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento come indicato nell’allegato III al decreto e, in particolare, i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito. Nell’allegato IV sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di formazione possono essere tenuti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti, dal datore di lavoro o dai lavoratori dell’azienda in possesso di specifici requisiti (art.6).

Grazie all’intervento della Confartigianato, si è ottenuto dal Governo che le norme del provvedimento entrassero in vigore dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (4/10/2022) del provvedimento. Sino a tale data continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia e cioè il DM 10 marzo 1998.