Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, dopo una prima versione, ha messo a disposizione di contribuenti e operatori del settore un ulteriore documento FAQ aggiornato con quesiti e risposte sulle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Tra i principali chiarimenti forniti nel documento, se ne segnalano alcuni di maggiore interesse.
E’ il caso di un condomino interessato a realizzare il cappotto termico, ma gli altri condomini non sono dello stesso avviso: qualora intervenisse solo sull’involucro perimetrale esterno del suo appartamento, potrebbe usufruire del Superbonus al 110% a condizione che l’intervento interessi l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ed assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Un’altra domanda riguarda la possibilità o meno di accedere al Superbonus per l’efficientamento energetico per una unità immobiliare adibita ad esercizio commerciale (pub, bar e ristorante), funzionalmente autonoma e con accesso indipendente. Nel documento viene chiarito che il contribuente non può accedere alla detrazione in quanto, in base all’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio i destinatari del Superbonus sono «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
Quanto alla facoltà di usufruire del Superbonus se oggetto di intervento è un magazzino o un deposito, viene spiegato nel testo che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione residenziale. Sono inoltre agevolabili le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo ad ultimazione degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (per esempio da magazzino in abitativo).
Viene poi preso in esame il frangente in cui un proprietario di un appartamento all’interno di un condominio vorrebbe effettuare interventi trainati a novembre 2020, ma il condominio approverà ed effettuerà lavori trainanti (rifacimento del cappotto termico dell’intero edificio) solo nel 2021. La domanda riguarda la possibilità di agganciare i lavori trainati del singolo proprietario ai trainanti del condominio anche se questi ultimi verranno svolti successivamente. Anche in questa circostanza la risposta è negativa: gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Nel caso prospettato è quindi necessario che le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento siano effettuate nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti (il rifacimento del cappotto termico).
Relativamente alle pertinenze, come ad esempio due cantine ed un garage di una sovrastante abitazione, facenti parte di unico edificio unifamiliare oggetto di demolizione e ricostruzione, si ribadisce che possono essere oggetto del Sismabonus 110%. Nella circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate è stato infatti precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, con soglia massima di 96.000 euro.
In presenza infine di possessori o detentori di unità immobiliari c.d. di lusso, cioè rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), questi possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. I soggetti, tuttavia, non possono fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità dato che il comma 15 bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8, nonché alla categoria catastale A9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.
FAQ Ministero Economia e Finanze – on. sottosegratario Villarosa (aggiornate al 27 ottobre)