Nuovo intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 369 del 24 maggio 2021 ad interpello, ha chiarito che la cessione dei crediti d’imposta Ecobonus, Sismabonus, incluso il Superbonus 110%, effettuata dalla società cedente al cessionario dietro corrispettivo, ha finalità e natura finanziaria e rientra, quindi, tra le operazioni esenti da Iva (articolo 10, comma 1, n.1 del Dpr n. 633/1972). Inoltre, l’atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all’obbligo di registrazione.
Nel caso di specie, una società che svolge attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni, intende procedere all’acquisto e successiva cessione a terzi dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni introdotti dal Dl “Rilancio”. Chiede, quindi, se può svolgere tale attività con il codice Ateco in suo possesso e senza specifiche autorizzazioni e domanda, inoltre, quali siano gli adempimenti fiscali in ambito Iva per la cessione dei crediti acquistati.
L’Agenzia rileva che il primo quesito posto dall’istante rappresenta una richiesta di parere tecnico da ritenersi esclusa dall’area di applicazione dell’interpello, dal momento che l’istruttoria richiederebbe competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito operativo di altre Amministrazioni.
Riguardo agli altri quesiti, l’Agenzia ricorda che la cessione dei crediti generati dai bonus edilizi possono dar luogo:
- a operazioni di natura finanziaria che rientrano nella sfera impositiva ma in regime di esenzione, ai sensi dell’articolo10, comma 1, n.1) del Dpr n. 633/1972;
- a operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA.
In linea generale, spiegano le Entrate, ogni volta che l’operazione di cessione del credito ha finalità di finanziamento, la prestazione rientra tra quelle esenti da Iva.
Nel caso in esame, precisa l’Agenzia, l’atto di cessione dei crediti derivanti dalle ristrutturazioni edilizie, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110%, se effettuata tra le parti dietro corrispettivo ha finalità e natura finanziaria, rientrando, cioè un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, in quanto si tratta di “cessioni di crediti in denaro” ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr n. 633/1972. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che non vi sia l’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Resta ferma la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, l’operazione in esenzione, indicando nella stessa l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’Agenzia evidenzia che l’atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all’obbligo di registrazione, a norma dell’articolo 5 della Tabella, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico dell’imposta di Registro), rientrando tra gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”. Tale interpretazione era stata peraltro fornita con la risoluzione n. 84/2018 con cui veniva chiarito “si ritiene che all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al TUR, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione”.