“Occupazione Sviluppo Sud”: l’ANPAL estende l’incentivo alle assunzioni effettuate nei primi mesi del 2019

Anche grazie alle richieste della Confartigianato, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha esteso l’incentivo alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, prima riservato alle imprese per i soli disoccupati assunti dal 1 maggio 2019. 

L’incentivo riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto (€ 671,66 mensili da riproporzionare se l’assunzione è a tempo parziale e se l’assunzione o la cessazione avviene nel corso del mese) e può essere fruito dal datore di lavoro privato per un massimo di 12 mensilità per lavoratore assunto.

L’incentivo, che può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs. 150/2015, spetta per l’assunzione di disoccupati che se al momento dell’assunzione hanno un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio devono risultare solo disoccupate, mentre se il lavoratore ha compiuto i 35 anni, oltre a risultare disoccupato deve anche risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

L’esonero dal pagamento dei contributi può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Le condizioni di spettanza dell’incentivo sono:

  • Regolarità DURC;
  • Osservanza norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • Rispetto del CCNL o CCRL di riferimento;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

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