Proroga dello stato di emergenza e altre misure di contenimento della pandemia

Il 24 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” (DL n. 221/21).

Nel decreto, oltre a trovare conferma le norme volte a prorogare al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza (già evidenziate nella precedente comunicazione n. 1745 del 16 dicembre u.s.), sono confluite anche le nuove disposizioni per il contenimento del Covid, approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre.

Si riportano le principali misure introdotte:

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 5 e 8)

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica viene esteso l’obbligo del green pass “rafforzato” (per chi è vaccinato o guarito) a chi accede a determinate attività e servizi:
– musei e mostre;

– piscine, palestre, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi;

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Viene prorogato sino al 31 marzo 2022 (rispetto all’attuale scadenza del 15 gennaio 2022), l’obbligo del green pass “rafforzato” anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione, tra cui si ricordano: la ristorazione al chiuso (sia al tavolo sia al banco), l’accesso a cinema, teatri ed eventi sportivi (per l’elenco completo delle attività si veda la circolare n. 1705 del 6 dicembre scorso).

Viene, inoltre, prorogato fino al 31 marzo l’obbligo di possedere il green pass “base” per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Infine, viene esteso l’obbligo di green pass “base” per i corsi di formazione privati svolti in presenza.

Sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento (art. 2)

Vengono prorogate le sanzioni attualmente previste in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, tra cui quelle relative alla limitazione delle attività economiche e degli spostamenti (per le quali è prevista la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000).

Durata dei green pass (art. 3)

A partire dal 1° febbraio 2022, la durata del green pass viene ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

Obbligo di mascherine (art. 4)

Fino al 31 gennaio 2022 viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca, nonché – fino alla cessazione dello stato di emergenza – l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per gli spettacoli al chiuso o all’aperto in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi sportivi. Nei suddetti luoghi è, inoltre, vietato consumare cibi e bevande al chiuso. L’obbligo di indossare la mascherina FFP2 viene introdotto anche per accedere ai mezzi di trasporto (elencati dall’art. 9-quater del DL n. 52/01) tra cui gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Feste all’aperto, eventi e discoteche (art. 6)

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati o sospesi:

  • –  feste, eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti;
  • –  sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

    Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza (art. 16, all. A nn. 4 e 16

    Vengono prorogate al 31 marzo 2022 alcune disposizioni tra le quali:

  • –  la possibilità anche per le associazioni private anche non riconosciute, le fondazioni e le società di svolgere le sedute in videoconferenza (art. 73, DL 18/20);
  • –  la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali e di comunicare in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (art. 90, commi 3 e 4, DL 34/20).

    Proroga per i lavoratori fragili (art. 17)

    Viene prorogata non oltre il 28 febbraio 2022 la previsione che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (art. 26, comma 2-bis, DL 18/20). Vengono, inoltre, prorogate al 31 marzo le disposizioni in materia di congedi parentali in caso di figli inferiori ai 14 anni (art. 9, DL 146/21).