“A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025 della Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 116/2025, si riportano di seguito le modifiche definitive introdotte al D.Lgs. 152/2006 e ad altre disposizioni collegate.
Abbandono di rifiuti (artt. 255, 255-bis e 255-ter)
Il decreto inasprisce le pene per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, distinguendo fra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, con sanzioni graduate in base alla gravità della condotta.
Per i rifiuti non pericolosi (art. 255) è prevista un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Qualora l’abbandono comporti pericolo per la salute o avvenga in siti contaminati (art. 255-bis), il fatto assume natura di delitto e comporta la reclusione da 6 mesi a 5 anni per le persone fisiche e da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi per titolari di impresa o responsabili di enti.
Se l’illecito è commesso con veicolo a motore, è prevista la sospensione della patente da 4 a 6 mesi (art. 255, comma 1), o da 2 a 6 mesi nei casi aggravati previsti dall’art. 255-bis.
Per i rifiuti pericolosi (art. 255-ter) la pena è la reclusione da 1 a 5 anni, che aumenta da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per le persone fisiche e da 2 a 6 anni e 6 mesi per le imprese o gli enti, qualora l’abbandono avvenga in siti contaminati o comporti rischi per la salute o per l’ambiente.
Gestione non autorizzata dei rifiuti, discariche e combustione illecita di rifiuti (artt. 256 e 256-bis)
L’articolo 256 riforma la disciplina della gestione non autorizzata dei rifiuti, introducendo pene più severe e una distinzione più chiara tra rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Il comma 1 stabilisce che chiunque effettua attività di gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, si applica la reclusione da 1 a 5 anni.
Per le imprese regolarmente autorizzate, è stata prevista una disciplina attenuata per i casi di minore gravità, caratterizzati da irregolarità formali prive di effetti su ambiente e salute. In tali ipotesi è possibile applicare un’ammenda in luogo della pena detentiva: l’illecito è così ricondotto a contravvenzione, con ammende da 6.000 a 52.000 euro. Restano invece confermate le sanzioni più severe, con l’arresto fino a 3 anni, nei casi di violazioni sostanziali, in particolare se riguardano rifiuti pericolosi, hanno causato danni a ambiente o salute o sono avvenute in siti contaminati.
La realizzazione o gestione di discariche abusive comporta pene aggravate:
• Reclusione da 1 a 5 anni nei casi ordinari
• Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi se la discarica riguarda rifiuti pericolosi
• Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se la condotta provoca rischi per la vita o danni ambientali di particolare entità
L’articolo 256-bis inasprisce le pene per la combustione illecita di rifiuti, prevedendo la reclusione da 3 a 6 anni se l’illecito riguarda rifiuti non pericolosi e da 3 anni e 6 mesi a 7 anni se riguarda rifiuti pericolosi. Se dalla combustione deriva un incendio, le pene sono aumentate fino alla metà.
Tracciabilità dei rifiuti (art.258)
Le principali novità riguardano:
• L’aumento delle sanzioni pecuniarie per errori, omissioni o mancata tenuta dei registri e dei formulari, ora comprese tra 4.000 e 20.000 euro per i rifiuti non pericolosi, e tra 10.000 e 30.000 euro per i rifiuti pericolosi
• Introduzione di sanzioni accessorie, tra cui la sospensione della patente di guida (da 1 a 4 mesi per i rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per i rifiuti pericolosi)
• La sospensione dall’Albo Gestori Ambientali per le imprese non conformi (da 2 a 6 mesi per i rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi per i rifiuti pericolosi)
È confermata inoltre la riduzione per le imprese con meno di 15 dipendenti, con sanzioni ridotte rispettivamente da 1.040 a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi.
Tale agevolazione non si applica nei casi di violazioni dolose o reiterate, né quando le condotte abbiano causato danni ambientali, rischi per la salute, o siano avvenute in siti contaminati.
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259)
L’articolo 259 inasprisce le pene per le spedizioni transfrontaliere illegali di rifiuti, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni, con pene più elevate se i rifiuti sono pericolosi.
Aggravante dell’attività d’impresa e delitti colposi (artt. 259-bis e 259-ter)
Con gli articoli 259-bis e 259-ter vengono introdotte due nuove disposizioni che ampliano l’ambito delle sanzioni e rafforzano la responsabilità delle imprese.
Il nuovo articolo 259-bis introduce un’aggravante specifica per i reati commessi nell’esercizio di attività d’impresa o organizzate, prevedendo un aumento fino a un terzo delle pene per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 del TUA.
Il nuovo articolo 259-ter estende la punibilità alle condotte colpose nella gestione illecita dei rifiuti, permettendo di sanzionare anche chi agisce senza dolo ma con negligenza, imprudenza o imperizia.
Nuove disposizioni in materia di RAEE
La legge di conversione introduce le seguenti disposizioni:
• I distributori possono, al momento della consegna di una nuova apparecchiatura, effettuare il ritiro gratuito di RAEE domestici, anche senza obbligo di sostituzione con un prodotto equivalente;
• sono rafforzati gli obblighi di comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE, con la previsione di sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro in caso di mancata o inesatta trasmissione delle informazioni
Le nuove disposizioni introdotte con la legge di conversione sono entrate in vigore l’8 ottobre 2025“.