Dopo i numerosi incontri fatti sul territorio del Sud Sardegna -tutti molto partecipati da imprese interessate e al tempo stesso preoccupate per la rivoluzione che arriverà col varo della fattura elettronica dal prossimo 1 gennaio 2019- cominciano ad arrivare dal Ministero i primi chiarimenti su alcuni dei punti finora controversi. Accanto ai chiarimenti del Ministero, negli ultimi giorni ha suscitato qualche perplessità la notizia relativa ai rilievi mossi dal Garante per la Privacy sul mancato rispetto del codice per la Privacy in alcune delle fasi previste dalla procedura delle fatture elettroniche.
Sono dunque due i principali temi oggetto del presente articolo:
- chiarimenti sulla la data di emissione della fattura e sulle relative sanzioni
- problematiche evidenziate dal garante per la privacy.
Sul primo punto è intervenuto il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, che ha sancito la seguente regola: la fattura elettronica può essere emessa (e inviata) entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni che le stesse documentano. La previsione non cambia il termine di esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione.
Per risolvere la problematica, chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione ne deve dare evidenza nel documento stesso, compilando il campo “data operazione”. E’ stato, quindi, introdotto un nuovo elemento da indicare in fattura, ovvero la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo), sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura, in caso di coincidenza delle due date il campo potrà non essere compilato.
Il termine di esigibilità dell’IVA, quindi, parte dalla data operazione, e non dalla data di emissione/invio, se questi due sono diversi.
Tenendo in considerazione i necessari adeguamenti dei sistemi attualmente in uso, la decorrenza della nuove disposizioni è fissata al 1° luglio 2019, mentre per il primo semestre 2019, il decreto è intervenuto sulle sanzioni, infatti viene previsto che non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine previsto (le ore 24 del giorno di effettuazione della prestazione) ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale); le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Secondo aggiornamenti degli ultimi giorni, inoltre, questo periodo di sanzioni ridotte, verrebbe esteso fino al 30 settembre 2019, la Confartigianato chiede, invece, che venga esteso a tutto il 2019, portandolo fino a dicembre.
Sulle problematiche relative alla privacy, sono diversi i rilievi mossi dal Garante, ma, in ogni caso, non è prevista alcuna proroga dell’adempimento.
Il Garante della privacy, in data 15 novembre 2018, ha emanato un provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle entrate sollevando una serie di rilievi sui quali è in corso una interlocuzione per giungere ad una rapida definizione degli stessi.
E’ del tutto evidente che la pronuncia del Garante, intervenuta a poco più di 40 giorni dall’avvio del nuovo obbligo, ha creato ulteriori incertezze in materia.
Al momento, considerato anche l’importante posta finanziaria collegata all’avvio della fatturazione elettronica, non ci sono elementi che fanno pensare ad uno rinvio dell’entrate in vigore del nuovo obbligo.
Con ogni probabilità, per conformare la fatturazione elettronica ad una delle richieste formulate dal Garante, saranno escluse dall’obbligo di trasmissione al SdI le fatture emesse da medici e farmacisti per le quali vi è già l’obbligo di invio delle stesse al sistema Tessera sanitaria.
Restano aperte le altre osservazioni, in particolare quella relativa al possibile trattamento illecito dei dati da parte degli intermediari, in quanto la ricezione e la conservazione delle fatture (alcuni importanti provider operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese) accentrano enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.
Su tale tema sarebbe opportuna l’emanazione di una specifica norma che imponga agli intermediari di trattare i dati acquisiti unicamente per le finalità connesse al recapito delle fatture elettroniche ai destinatari delle stesse.
Agli interlocutori istituzionali è stato richiesto di evitare interventi che comportino adeguamenti di procedure o nei comportamenti, in special modo degli intermediari, che non potrebbero essere rispettati in un lasso temporale così breve.